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Pubblicato Decreto sostegno settore florovivaistico

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Lo scorso 2 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche”.

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 2 dicembre il seguente provvedimento: decreto 19 ottobre 2022, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche.

 

Il Decreto, che si compone di 7 articoli, definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”. In seguito alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto risulta quindi in vigore.

 

Di seguito, una breve analisi dell’articolato:

Articolo 1 (Definizioni) – Prevede le definizioni utili alla corretta interpretazione delle disposizioni del decreto.

 

Articolo 2 (Ambito di applicazione) – Dispone l’ambito di applicazione delle misure del decreto.

 

Articolo 3 (Risorse disponibili) – Prevede che le risorse allocate sono destinate per un ammontare pari a 25 milioni di euro. Dispone inoltre che qualora le richieste dei soggetti beneficiari pervenute evidenzino un fabbisogno finanziario maggiore rispetto alle risorse disponibili, la percentuale di sostegno sarà proporzionalmente ridotta in modo lineare. Allo stesso modo, qualora le risorse risultassero eccedenti rispetto alle richieste dei soggetti beneficiari.

 

Articolo 4 (Criteri ed entità dell’aiuto) – Prevede che l’aiuto venga erogato alle imprese beneficiarie come sovvenzione diretta. Il contributo è pari al 30% dei maggiori costi sostenuti nel periodo marzo-agosto 2022 rispetto a quelli sostenuti nello stesso periodo dello scorso anno per l’acquisto di energia (Gas metano, GPL, energia elettrica, gasolio, biomasse utilizzate per combustione in azienda). Agli adempimenti necessari per l’attuazione del presente comma si provvede con decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica.

 

Articolo 5 (Procedura di richiesta dell’aiuto) – Dispone che il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell’aiuto secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Dispone inoltre i documenti da allegare alla domanda.

 

Articolo 6 (Istruttoria delle domande) – Prevede, tra le varie, che, al fine di garantire la rapida erogazione dell’aiuto, il soggetto gestore è autorizzato ad eseguire entro il 31 dicembre 2022 un pagamento in acconto pari al 90% del contributo spettante ed erogare il 10% a saldo a seguito dei controlli previsti a legislazione vigente. AGEA effettua l’istruttoria delle domande, eroga le risorse previste ed effettua le opportune verifiche amministrative con risorse proprie e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

 

· Articolo 7 (Cumulo e massimale) – Dispone che gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale di cui al Quadro temporaneo.